Prevenzione incendi: proroga al 31 dicembre 2022 (emendamento al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. )
Le Commissioni I e V della Camera dei deputati – accogliendo le istanze di Federalberghi – hanno approvato un emendamento al decreto “milleproroghe” (allegato) che proroga alcuni termini in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive.
L’emendamento prevede che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, possano completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2021 sia stata presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito.
Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994), è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per gli adeguamenti alle seguenti prescrizioni: 9 – impianti elettrici; 11.2 – estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 – segnaletica di sicurezza; 14 – gestione della sicurezza; 15 – addestramento del personale; 17 – istruzioni di sicurezza. Per i restanti punti della regola tecnica, i rifugi dovranno completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2023.
Il decreto-legge “milleproroghe”, dopo l’approvazione in Aula alla Camera, sarà portato all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il 1° marzo.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA
5-ter. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».