Nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
La principale novità consiste nell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure restrittive in precedenza previste solo per la regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia ai sensi dell’articolo 1 del decreto 8 marzo 2020.
Ulteriori novità riguardano il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni relative alle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Dal 10 marzo 2020 cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto.
Di seguito il riepilogo delle misure previste di interesse per la categoria, integrate con le prime indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile sul sito internet:
– evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Al riguardo, il Dipartimento della Protezione Civile ha chiarito che senza una valida ragione, è necessario restare a casa, per il bene di tutti. È comunque sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite un’autodichiarazione vincolante che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali, o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.
Si può uscire anche per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo anche mediante la suddetta autodichiarazione (clicca qui per scaricare l’autodichiarazione).
Tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che si trovano nel territorio nazionale devono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
In considerazione della formulazione del provvedimento, si ritiene che siano consentiti i viaggi, e conseguentemente i soggiorni in albergo, per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale.
– sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
– si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile (cosiddetto smart working);
Il Dipartimento della Protezione Civile ha chiarito che “è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi”. Fino al 31 luglio 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza dei previsti accordi individuali; l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL (cfr. nostra circolare n. 47 del 2020).
– sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici di tutto il territorio nazionale;
– sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
– sono sospese tutte le attività didattiche, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici o da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
– l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
Il Dipartimento della Protezione Civile ha chiarito che “è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica”.
– sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
– sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario;
– sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Il Dipartimento della Protezione Civile, confermando l’interpretazione fornita da Federalberghi, ha comunicato che “le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 6:00, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza” previste dal decreto.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha inoltre chiarito che “il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali”.
Riteniamo che la modalità della consegna a domicilio possa essere utilizzata per effettuare consegne presso le strutture ricettive. Si richiama in particolare il caso della struttura ricettiva priva di ristorante che abitualmente fornisca il servizio avvalendosi di un ristorante esterno convenzionato e che debba far fronte alle esigenze connesse alla chiusura serale del ristorante stesso.
– sono consentite le attività commerciali diverse dalle attività di ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse;
– sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;
– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse; la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
– chiunque, a partire dal 14° giorno antecedente l’8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Misure igienico sanitarie
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria riportate in allegato al decreto.
Nell’evidenziare che si tratta delle medesime misure già riportate in allegato al decreto del 4 marzo 2020, rammentiamo che, al fine di favorire la conoscenza di tali indicazioni presso collaboratori e clienti, Federalberghi ha predisposto un volantino in lingua italiana e lingua inglese.
Clicca qui per scaricare l’edizione aggiornata di tale volantino, del quale si raccomanda la massima diffusione.
Inasprimento delle sanzioni per mancato contenimento
Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” (GU n. 62 del 9 marzo 2020)
Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella legge 5 marzo 2020 n. 13, all’articolo 3 comma 4, ha stabilito che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento imposte per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).
L’articolo 15 del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14, ha aggiunto un periodo al suddetto articolo, con il quale si prevede che, salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento a carico dei gestori di pubblici esercizi (tra i quali rientrano anche gli alberghi) o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione è irrogata dal Prefetto.
Decorrenza e durata
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del nuovo decreto (10 marzo 2020) cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto.