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Emergenza Profughi Ucraina

Per fronteggiare l’emergenza profughi provenienti dall’Ucraina è stato sottoscritto un Decreto tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria (clicca qui) per ospitare queste famiglie e riepiloghiamo di seguito i punti fondamentali:

Art. 1 (Finalità)
1.Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare l’ospitalità delle persone provenienti dall’Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
2.Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell’attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all’Ordinanza 872/2022.
3.Il presente Accordo – quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell’esercizio dell’attività d’impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti , né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.
4.Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa. Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro i Soggetti attuatori, competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto.
5. Per dare esecuzione al presente accordo i Soggetti attuatori territorialmente competenti:
– contattano i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima “due stelle”. 

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)
1.Il gestore della struttura ricettiva ospitante s’impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:
– pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
– pernottamento + prima colazione (35.00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell’ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.
3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.
4.Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s’impegna, altresì, a garantire:
– l’alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
– gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
– il monitoraggio delle presenze, attraverso l’applicativo “Tempo Reale”, messo a disposizione dall’Agenzia Regionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dall’agenzia medesima.

Art. 4 (possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)
1.Il gestore della struttura ricettiva, all’atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell’art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.
2.Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 5 (Durata e modifica dell’Accordo-Quadro)
Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 6 (Fatturazione)
1.Il gestore della struttura ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, emette fattura elettronica, sulla base del prezziario di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza,
presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.
2.Le fatture devono essere intestate all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti. 

Chi fosse interessato ad accogliere queste famiglie può candidarsi inviando urgentemente la propria disponibilità

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