Coronavirus – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Coronavirus – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Coronavirus – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (GU n. 52 del 1° marzo 2020)

Sono in vigore da oggi le disposizioni contenute nel nuovo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzate a prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus COVID-2019, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata  dall’Organizzazione mondiale della sanità .

Il nuovo provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti emanati con decreto del Presidente del Consiglio, nonché le misure contingibili e urgenti adottate dalle autorità competenti. Salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, le nuove disposizioni producono effetto fino all’8 marzo prossimo.

Si riportano di seguito, le disposizioni più rilevanti per il settore.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni della zona rossa (articolo 1)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-2019, nei comuni della cosiddetta “zona rossa” individuati dall’allegato 1 (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini; Veneto: Vo’) sono adottate le seguenti misure di contenimento:

– divieto di allontanamento e di accesso;
– -sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
– sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
– sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;

– sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura;
– sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
– chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo modalità e limiti indicati dal Prefetto territorialmente competente;
– obbligo di accedere agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
– sospensione dei servizi di trasporto merci e persone, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai Prefetti territorialmente competenti;
– sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero i n modalità a distanza.
Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali;
– sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati negli 11 comuni della zona rossa, anche se l’attività lavorativa si svolga fuori da uno di tali comuni.

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (articolo 2)

Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona (indicate nell’allegato 2), sono adottate, tra le altre, le seguenti misure di contenimento:

– sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui alla zona rossa (allegato 1). È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
– è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;

– sospensione di tutti gli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
– apertura dei luoghi di culto, dei musei e degli altri luoghi di cultura evitando assembramenti di persone e garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
– sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
– svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
– apertura delle attività commerciali diverse da quelle dai ristoranti, bar e pub condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori.
Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (allegato 3) nelle giornate di sabato e domenica, si applica la misura della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (articolo 3)
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale, i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione di informazioni presso gli esercizi commerciali sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Inoltre, si conferma la disposizione che prevede che chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 1° marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o nei comuni della cosiddette zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza
domiciliare.

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (articolo 4)
Tra le altre misure, si prevede che la modalità di lavoro agile (cosiddetto smart working) – che il DPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 – potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020). L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento
degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.

 

allegato DPCM 01/03/2020 (clicca qui)

 

 

 

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