Covid19: ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LE PERSONE IN INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO

Covid19: ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LE PERSONE IN INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO

emergenza coronavirus – ordinanza del Ministero della Salute 28 marzo 2020 per le persone in ingresso nel territorio italiano – Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020

Il Ministro della Salute, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha stabilito ulteriori regole per le persone che entrano nel territorio nazionale.

L’ordinanza dispone che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445 del 2000, che indichi:

– i motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto dal dpcm 22 marzo 2020 (comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute);

–  l’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto che sarà utilizzato per raggiungerlo;

– il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.

I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri, provvedendo alla misurazione della loro temperatura, vietandone l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri ed è raccomandato l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale.

Il vettore aereo, all’atto dell’imbarco, provvede a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.

Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell’isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso.

Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Anche in tale ipotesi, nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

Tutti gli adempimenti sopra indicati non trovano applicazione in caso di personale addetto al trasporto di merci.

Il divieto di ingresso nei porti italiani per le navi passeggeri battenti bandiera straniera impegnate in servizi di crociera è esteso anche alla sosta inoperosa delle navi passeggeri.

Le nuove disposizioni hanno efficacia a partire dal 28 marzo 2020, e si applicano anche ai trasporti già iniziati.

Allegato ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (clicca qui)

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