Covid19: ABI misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate

Covid19: ABI misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate

ABI – decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19

L’ABI ha emanato una circolare con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19, introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Cura Italia” .

In particolare, si fa riferimento alle seguenti misure:

  • moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese
  • nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI.

Di seguito, un ragguaglio degli aspetti delle suddette misure, di diretto interesse per le nostre imprese.

LE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  2. b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  3. c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

 

I soggetti beneficiari

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Inoltre, come precisato dal MEF nelle FAQ del 22 marzo scorso, per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Modalità di accesso alle misure

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le misure si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore del decreto-legge “Cura Italia”.

Secondo quanto precisato dal MEF (FAQ), nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria
  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

La comunicazione potrà essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il decreto-legge “Cura Italia” ha previsto nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, disponendo incremento di 1,5 miliardi di euro.

In particolare, viene previsto:

  • per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni operative, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro
  • l’allungamento automatico della garanzia del Fondo nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento già garantito, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus
  • l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni
  • per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.

 

ALTRE MISURE

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze potranno essere individuate ulteriori tipologie di operazioni – anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività – per le quali le percentuali di copertura del Fondo potranno essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.

Si segnala infine che l’ABI si riserva di fornire ulteriori chiarimenti circa le modalità applicative delle due misure sopra commentate

Allegato 1: Circolare ABI (clicca qui)

Allegato 2 : FAQ (clicca qui)

 

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