Covid19: CANCELLAZIONI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ – RIMBORSI A MEZZO VOUCHER decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2020 –

Covid19: CANCELLAZIONI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ – RIMBORSI A MEZZO VOUCHER decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2020 –

Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha adottato un decreto-legge recante misure urgenti volte a sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie che devono affrontare la situazione di emergenza connessa al diffondersi del virus Covid-19.

Il decreto-legge prevede, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, siano applicabili anche ai contratti di soggiorno.

Con tale disposizione – inserita nel decreto su richiesta di Federalberghi – si consente alle strutture ricettive, nel caso in cui un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge n. 9 (cfr. nostra circolare n. 54 del 2020), stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, e per quanto di specifico interesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione nei seguenti casi:

  1. a) per i soggiorni di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, relativamente al medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  2. b) per i soggiorni di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  3. c) per i soggiorni di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. d) per i soggiorni di soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  5. e) per i soggiorni di soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono pertanto comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta, entro 30 giorni decorrenti:

  • dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e).

La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il soggiorno sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Il comma 6 del citato articolo 28 specifica altresì, anche in relazione alle ipotesi di cancellazione delle gite scolastiche, nel periodo di vigenza del divieto (al momento, sono sospese fino al 3 aprile 2020), che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

ATTENZIONE!!!

La circostanza che la facoltà di optare tra l’emissione del voucher ed il rimborso delle somme sia rimessa in capo al titolare della struttura ricettiva costituisce un’ulteriore conferma della mancanza di fondamento delle iniziative adottate recentemente da alcuni portali, che si sono intromessi unilateralmente nel rapporto tra la struttura ricettiva e il cliente, arrogandosi il diritto di procedere d’ufficio alla restituzione delle somme versate dal cliente, per poi addebitarle alla struttura ricettiva.

In considerazione di quanto sopra, suggeriamo di invitare con la massima urgenza le aziende a considerare la possibilità di bloccare l’autorizzazione all’addebito in conto corrente delle commissioni addebitate dai portali (e a chiedere al proprio istituto bancario il rimborso degli importi eventualmente addebitati nei giorni scorsi).

Suggeriamo altresì di invitare le aziende che optino per tale soluzione ad inviare una comunicazione ai portali, eventualmente utilizzando la relativa extranet, per informare che “alla luce delle condizioni straordinarie connesse al diffondersi del virus Covid-19 e dell’impatto che le stesse hanno determinato sulla nostra struttura, ci vediamo costretti a sospendere l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, anche in considerazione di quanto previsto dai provvedimenti che sono stati adottati sull’argomento”.

 

 

  1. a) estratto dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020

 

Art. 85

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno.

 

  1. b) estratto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

 

Art. 28

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
  2. a) dai soggetti nei confronti dei quali e’ stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  3. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  4. c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  5. d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  6. e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita’ competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  7. f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
  8. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni decorrenti:
  9. a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
  10. b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
  11. c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
  12. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  13. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
  14. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
  15. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  16. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  17. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
  18. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.