Decreto coronavirus. Via libera Ue a dl imprese. E’ online modulo per la garanzia alle Pmi
Il decreto-legge cosiddetto “liquidità” ha integrato e modificato i contenuti dell’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, concernente il Fondo di garanzia per le PMI.
Si riportano di seguito le principali modifiche all’operatività del Fondo:
– la gratuità della garanzia del Fondo e, laddove non diversamente specificato, l’innalzamento delle coperture all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione rilasciata a Confidi o ad altri fondi di garanzia;
– l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta – anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo – al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
• il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
• il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019,
• il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
– l’estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l’allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all’emergenza coronavirus;
– l’esclusione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell’impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;
– l’ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni “deteriorate” (vale a dire classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”;
– la garanzia è concessa anche alle imprese che, dopo il 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità aziendale, quelle che hanno siglato accordi di ristrutturazione e anche le imprese che hanno presentato un piano attestato;
– la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a €500.000, nel settore turistico – alberghiero e delle attività immobiliari;
– la copertura del Fondo al 100%, sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a 25.000 euro a favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
• l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata fino a 72 mesi;
• un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione;
• nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
• in considerazione della copertura pubblica totale, può essere previsto un tasso di interesse, in caso di garanzia diretta, o una premio di garanzia, in caso di riassicurazione, che escluda la componente di copertura del rischio di credito e che, quindi, prenda in considerazione esclusivamente i soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. In entrambi i casi, viene comunque posto un limite massimo fissato attraverso un calcolo che ha come base di partenza il tasso di Rendistato;
• l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il testo della norma prevede che soggetto finanziatore eroghi il finanziamento garantito, previa verifica formale del possesso dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, senza attendere il termine dell’istruttoria del Fondo stesso;
– in favore delle imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, come risultante da autodichiarazione, la garanzia del 90% rilasciata dal Fondo può essere integrata da un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
Si segnala infine che, le somme messe a disposizione potranno effettivamente essere fruite dalle imprese, solo quando gli istituti di credito avranno recepito le predette misure.