Covid19 : INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (articolo 29 decreto-legge 17 marzo 2020 n 18)

Covid19 : INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (articolo 29 decreto-legge 17 marzo 2020 n 18)

L’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per via dell’emergenza COVID -19, ha previsto una specifica indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

La norma prevede, al comma 1, che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 2, prescrive che l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.