Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Cos’è il Codice CIN
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco introdotto con normativa statale per identificare le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN integrerà il Codice Identificativo Regionale (CIR), infatti sarà composto da:

Codice CIR (che identifica la struttura nella banca dati regionale), macrocategoria di classificazione nazionale, categoria di classificazione nazionale, sottocategoria di classificazione nazionale e/o regionale e/o provinciale, Comune e Provincia e
relativi codici ISTAT, stato dell’attività, nome, cognome, codice fiscale della persona fisica.

Quando e come chiedere il CIN
Dal 1° settembre 2024, è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione del portale del Ministero del Turismo che ha istituito la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), si tratta di una piattaforma interoperabile con le banche dati regionali delle strutture ricettive che ha lo scopo di centralizzare tutte le informazioni necessarie per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (1 novembre 2024) i titolari/legali rappresentanti delle strutture dovranno, accedendo al portale con la propria CIE o SPID, completare tutte le informazioni mancanti (terna catastale e dichiarazioni sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-ter) per ottenere il CIN.

Link accesso al portale BDSR https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Obblighi
• Tutti i gestori delle attività turistico-ricettive dovranno ottenere il Codice Identificativo Nazionale.
• Il codice CIN dovrà essere chiaramente esposto all’esterno dello stabile
• Il codice CIN deve essere obbligatoriamente indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati (in formato cartaceo ed elettronico).

Le sanzioni
Gli aspetti sanzionatori decorrono dal 60° giorno dalla pubblicazione dell’avviso di deposito (1 novembre 2024) Comma 9 art. 13-ter. Chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale ”CIR” prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, ha ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN, quindi complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
• Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse, prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
• La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
• Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche prive dei requisiti di sicurezza cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile in caso di assenza di requisiti previsti dalla stesse normative e, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7 secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
• L’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura attraverso gli organi di polizia locale. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Le disposizioni afferenti le sanzioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Il numero unico messo in campo dal Ministero per rispondere a tutte le domande 06164169910.

I nostri uffici sono disponibili a gestire la pratica per la richiesta e ottenimento del codice CIN.

Costi:  60,00€+iva per i soci (sconto del 25% per i clienti di Hotel Service) | 90,00€+iva per i non soci.

Per prenotazioni tel. 0541605000 Lucia o Federica

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