Covid19: PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Covid19: PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

dpcm 10 aprile 2020 – proroga della validità delle misure di contenimento – Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020

Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 sono prorogate, con alcune modifiche, fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento adottate con i precedenti decreti. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Riportiamo di seguito la sintesi delle misure contenute nel nuovo decreto, applicabili dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È vietato trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole e università, nonché i corsi professionali e le attività formative, salva in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale;

sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del decreto. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del decreto;

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, e di adottare la modalità di lavoro agile ;

– in ordine alle attività professionali si raccomanda l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale. Si richiede di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ;

per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

– i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 del decreto anche presso gli esercizi commerciali . Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

– sono ribadite le prescrizioni e limitazioni già contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020 per le persone in ingresso nel territorio italiano . Sono introdotte alcune deroghe per coloro che fanno ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore.

 

In conclusione, per quanto di specifico interesse, viene confermata la possibilità per gli alberghi (attività con codice Ateco 55.1) di continuare a svolgere la propria attività, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 .

Il codice Ateco 55.1 ricomprende gli alberghi e le strutture simili, sottoclassificati come segue: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Per proseguire nelle attività classificate con il codice Ateco 55.2 (che ricomprende gli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, tra cui i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per vacanze, i bed and breakfast, i residence, gli alloggi connessi alle aziende agricole) è invece necessario inviare una comunicazione al Prefetto, indicando che l’attività svolta risulta funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate a proseguire l’attività, di servizi di pubblica utilità o di servizi essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste. Fino all’adozione del provvedimento di sospensione, l’attività può essere legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Allegato

DPCM 10 aprile 2020 (clicca qui)

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