Covid19: Ultimo Aggiornamento – Domande frequenti sulle disposizioni per il territorio della provincia di Rimini
1. L’ordinanza pone limiti specifici agli spostamenti delle persone fisiche?
No, le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza pone indirettamente restrizioni alla mobilità in ragione delle ulteriori limitazioni alle attività produttive sospese.
2. Le attività produttive sono tutte sospese?
Tutte le attività produttive sono generalmente sospese. Rimangono sempre aperte le attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari; le altre attività di produzione di beni e servizi restano aperte solo in presenza di entrambe le seguenti specifiche condizioni:
Accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino
Operatività della produzione esclusivamente attraverso un idoneo protocollo operativo e organizzativo che contenga i requisiti minimi espressi ai punti 1,2 e 3 dell’ordinanza n. 48/2020
3. Come si attesta la sussistenza delle due condizioni per poter svolgere attività di produzione finale e di spedizione dei prodotti giacenti in magazzino?
La sussistenza delle due condizioni è dimostrata con idonea documentazione che deve essere esibita su richiesta delle forze dell’ordine in caso accertamento.
4. Cosa si intende per “comprovata esigenza di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino”?
Si tratta di due concetti distinti che afferiscono al processo produttivo dell’attività di riferimento.
L’esigenza è comprovata attraverso evidenze documentali che dimostrano in maniera oggettiva che l’interruzione del processo produttivo può arrecare un danno grave e irreparabile all’azienda (ad esempio il rischio di deperimento di produzioni già realizzate o di inadempimento contrattuale per mancato rispetto dei termini di consegna o di reale perdita di posizione su mercati internazionali).
5. Come si dimostra l’adozione del protocollo operativo e organizzativo previa redazione di uno specifico documento di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs, n.81/2008?
La dimostrazione è tutta di natura documentale. L’azienda deve, dunque, essere in grado di dimostrare di avere aggiornato il proprio documento di valutazione del rischio prevedendo le misure di prevenzione del contagio con i requisiti minimi contenuti ai punti 1,2 e 3 dell’ordinanza n.48 /2020.
6. Cosa si intende per servizi strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni?
Sono esentate dalla sospensione tutte quelle attività necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici (Es: telefonia fissa e mobile, servizi a rete – acqua, luce, gas -). Sono sempre consentiti servizi e interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture funzionali alla produzione ed erogazione finale dei servizi pubblici e allo svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.
7. I negozi di telefonia sono in questi giorni oggetto di richieste di aumento di traffico dati da parte di genitori al fine di collegarsi per lezioni didattiche online e per scaricare file per compiti e tesine, da operatori sanitari per far fronte a questa situazione di emergenza, da persone che necessitano di riparare i propri cellulari o tablet in modo da non dover rimanere isolati, senza i quali non possono far funzionare i propri apparecchi elettronici. Possono stare aperti?
Sì. I servizi svolti dai negozi di telefonia come quelli descritti costituiscono attività strumentale all’erogazione dei servizi pubblici come disposto dall’art. 6 dell’ordinanza n.48/2020.
8. I gestori dei servizi di telefonia e di reti dati possono effettuare lavori di riparazione in caso di guasto o controllo cabine telefoniche?
Sì. Si tratta, infatti, di servizi finalizzati all’erogazione dei servizi pubblici, come tutti quelli relativi ai servizi c.d. di rete (acqua, luce, gas, riscaldamento e teleriscaldamento, reti dati) ovvero di interesse generale che consentono la permanenza della popolazione in casa, non rientrando nella definizione di cantieri sospesi prevista dal punto 6 dell’ordinanza.
9. Le aziende fornitrici di beni e servizi per operatori internet e di telecomunicazioni rientrano nella deroga di cui all’art.6?
Sì. Tutti i servizi e i lavori finalizzati al mantenimento in efficienza e piena funzionalità della rete telematica (connessioni internet) e di telecomunicazioni (quindi operatori per la telecomunicazione) resi dalle aziende che forniscono beni e servizi a questo tipo di operatori sono servizi pubblici essenziali che, ai sensi del punto 6 dell’ordinanza, non sono sospesi, ma devono comunque essere eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
10. I gestori dei servizi di rete come distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua subiscono limitazioni nell’erogazione?
No. I servizi di rete di distribuzione di beni primari come energia elettrica, gas, acqua sono servizi pubblici essenziali e, come tali, ammessi senza dover obbligatoriamente sottostare ai divieti e agli obblighi e alle limitazioni previste dal punto 1 dell’ordinanza n.48/2020, ma devono essere comunque eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
11. Gli artigiani (fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti) possono lavorare?
No. Le attività artigianali sono sospese, ad eccezione di quelle legate alle emergenze. Sono pertanto ammessi i lavori che costituiscono servizi urgenti per le abitazioni – pronto intervento guasti – (idraulici, elettricisti, vetrai, falegnami), i servizi indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi (meccanici, elettrauto, gommisti) come da punto 6 dell’ordinanza.
12. Ma tutte le attività produttive che non sono menzionate dall’art.1 sono bloccate?
Sì, sono bloccate. Restano ammesse solo quelle attività produttive che fanno parte della c.d. “filiera dell’emergenza” ovvero che siano finalizzate o strumentali a fronteggiare lo stato di emergenza provocato dall’epidemia del COVID-19 sul territorio provinciale (attività di produzione beni e servizi di ausilio alle azioni di superamento dell’emergenza sanitaria – dalla produzione di dispositivi di protezione individuale alla pulizia e/o sanificazione degli ambienti di lavoro).
13. È consentita la consegna a domicilio di prodotti alimentari, o di altro genere?
Sì. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente, sia per quanto riguarda la spesa alimentare e di prodotti agricoli, la consegna di alimenti e bevande (c.d. delivery), la vendita tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.
14. È possibile svolgere attività agricola?
Sì, è consentita, nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
15. È ammessa l’attività della pesca?
Si, trattandosi di attività appartenente alla filiera alimentare. L’attività deve essere svolta nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
16. Esistono restrizioni per la circolazione delle merci?
No. L’ordinanza non introduce alcuna limitazione alla libera circolazione delle merci.
17. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro?
Sì. Fanno eccezione i cantieri urgenti necessari per mettere in sicurezza il territorio, quelli relativi a opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino di luoghi pubblici (realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale). I cantieri privati aperti debbono essere chiusi con eccezione di quelli la cui sospensione può determinare danni gravi e irreparabili a strutture e a persone. Naturalmente i lavori vanno eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
18. Posso assicurare alla struttura ricettiva chiusa dall’ordinanza n. 48/2020 i servizi di sorveglianza e manutenzione degli impianti e strumenti necessari al suo funzionamento per evitarne il deperimento?
Sì. La struttura deve rimanere chiusa al pubblico nel senso che non deve produrre e offrire servizi ricettivi alle persone, ma possono essere assicurate esclusivamente le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico e di una sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
19. Sono da considerare sospese le attività di ricevimento nei magazzini siti in stabilimenti delle province di Rimini e Piacenza da produttori italiani di prodotti finiti per il loro successivo smistamento presso i clienti che le attendono?
No. Le attività di ricevimento e successiva spedizione di prodotti finiti può continuare nei limiti e alle condizioni previste all’art.1 dell’ordinanza.
20. È ammessa la vendita e la distribuzione di prodotti tramite canali di vendita on line?
Sì. Il commercio on line non è sospeso.
21. I residenti nella province di Rimini e Piacenza possono spostarsi in comuni diversi, anche di altre province per lavoro?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai DPCM in vigore. Nello specifico, l’ordinanza n.48/2020 non dispone divieti agli spostamenti di lavoro al di fuori del territorio provinciale.
22. I lavoratori frontalieri residenti a Rimini possono andare a lavorare a San Marino, i lavoratori dipendenti di aziende di Cesena o altre città possono?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza non dispone divieti assoluti agli spostamenti al di fuori del territorio provinciale.
23. In quali casi è possibile inviare la comunicazione al prefetto per la continuità dell’attività?
E’ possibile nei casi previsti dal punto 14 dell’ordinanza. Non è possibile nei casi previsti dal DPCM art.1 comma 1 lett. d) e g).
23. Quali sono le attività consentite previa autorizzazione al Prefetto?
Le attività previste ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. h) del DPCM del 22 marzo 2020 (le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché’ le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale).