Covid19: UNA PANORAMICA SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO.
Fondo di integrazione salariale
Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con la causale “emergenza COVID-19”.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020.
L’integrazione riguarda tutti lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti, che risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore con i seguenti massimali lordi:
retribuzione massimale lordo
≤ € 2.159,48 € 998,18
> € 2.159,48 € 1.199,72
Cassa integrazione in deroga
Le aziende turistico-ricettive che occupano mediamente fino a 5 dipendenti possono richiedere le prestazioni di cassa integrazione in deroga secondo le normative vigenti nelle diverse regioni.
Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
L’integrazione riguarda tutti lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti, che risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore con i seguenti massimali lordi:
retribuzione massimale lordo
≤ € 2.159,48 € 998,18
> € 2.159,48 € 1.199,72
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Indennità di disoccupazione
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.