Covid19 : SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Covid19 : SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 – INPS, circolare 12 marzo 2020, n. 37

L’INPS ha fornito indicazioni (allegate) in ordine alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (cfr. nostra circolare n. 54 del 2020). Di seguono sono riassunti i contenuti della nota diramata dall’istituto.

sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa).

L’articolo 8, comma 1, lett. b), del medesimo decreto-legge, prevede altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi comprende la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è infatti responsabile del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.

L’istituto specifica che il datore di lavoro che sospenda il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento. Su tale previsione, che comporta notevoli criticità operative, sono in corso verifiche con l’istituto, i cui esiti ci riserviamo ci comunicare.

soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 2020 (c.d. zona rossa)

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni sopra individuati.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati;
  • i lavoratori autonomi;
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’emergenza epidemiologica.

Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione.

L’istituto evidenzia infine che per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator)

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati;
  • i lavoratori autonomi (commercianti);
  • i committenti obbligati alla gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’istituto.

L’istituto ricorda che, per espressa previsione legislativa, per le medesime imprese resta ferma l’applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.

 

lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni riportate più sotto, al paragrafo “modalità di recupero dei contributi sospesi”.

A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).

 

modalità di sospensione nelle aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni della c.d. zona rossa è attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.

Analogamente, le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.

I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale dell’istituto e potranno essere visualizzati sul cassetto previdenziale aziende.

Di seguito, si riportano le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 9.

CSC 70501 Alberghi (ATECO 55.10.00):

fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

 

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

 

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

cottage senza servizi di pulizia.

CSC 50102 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC 70501 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

 

Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).

 

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

 

case dello studente;

pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.

CSC 70401 Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

 

Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 5 decreto-legge n. 9/2020, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

 

denuncia Uniemens – aziende con pluralità di sedi operative

La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens.

Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia nei comuni della zona rossa che al di fuori delle già menzionate aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento in trattazione sia quelli operanti al di fuori dei già menzionati territori.

Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con le causali “N966”, ”N967” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive – all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento di cui si tratta – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

 

contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro – durante il periodo di sospensione – debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice civile, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva, non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

 

modalità di sospensione – gestione commercianti

L’articolo 5 prevede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali da parte dei titolari di qualsiasi attività ubicata nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Tuttavia, per gli iscritti alla gestione speciale dei commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

L’articolo 8, invece, individua quali destinatari i titolari di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale. Si evidenzia che per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’istituto.

 

modalità di sospensione – liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato.

Articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 2020 (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) e articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020 (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):

  • compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
  • compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 24: “sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020”.

Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della norma in questione, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25: “sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”.

Nell’ipotesi di azienda committente avente sedi operative sia nei comuni della c.d. zona rossa che al di fuori delle già menzionate aree, la sospensione opera soltanto in relazione agli adempimenti e ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Il flusso Uniemens andrà compilato con le indicazioni sopra riportate esclusivamente per i parasubordinati impiegati nelle unità operative oggetto della sospensione.

Pertanto, nel caso di aziende committenti con più unità produttive – all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento di cui si tratta – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens per i soli lavoratori non operanti nelle aree sopra indicate.

Con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall’articolo 5 del decreto-legge in oggetto, l’istituto fa rilevare che per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto.

 

modalità di recupero dei contributi sospesi

 

soggetti destinatari della sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 2020

In relazione alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista nei comuni della c.d. zona rossa, l’articolo 5, del citato decreto-legge dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

In proposito, l’istituto si riserva di fornire successive istruzioni.

 

soggetti destinatari della sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020

Con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l’articolo 8, comma 2, decreto-legge in esame prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Anche con riferimento a tale prescrizione l’istituto fa riserva di successive istruzioni.

 

sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2020

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame sospende, nel territorio dei comuni della c.d. zona rossa, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS).

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS. La sospensione interviene d’ufficio e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del medesimo periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

A beneficio degli stessi soggetti l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge differisce al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23 (definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione) e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea), nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti in questione l’istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, aventi almeno un destinatario residente nei comuni della c.d. zona rossa.

 

sospensione dei termini disposta dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2020

Per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni della c.d. zona rossa l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 9 ha sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, una serie di termini, tra i quali:

  • i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi e quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Conseguentemente per tali soggetti è sospesa fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi ed i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.

Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione (22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020), il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata, sono comunque sospesi per il periodo 22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 i termini degli adempimenti previsti e gli stessi riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

 

verifica della regolarità contributiva a fini DURC

In presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 21 febbraio 2020 devono essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Ciò in quanto tali esposizioni debitorie, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella disposta dal legislatore, restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del citato decreto 30 gennaio 2015.

La disposizione dell’articolo 3, comma 2, lett. b), sopra richiamato, ha invece validità con riguardo agli adempimenti e ai versamenti interessati dalla sospensione.

 

CIRCOLARE INPS (Clicca qui)